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Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale - fino a esaurimento fondi

Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale - fino a esaurimento fondi

 

Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale

 

Cos’è

La misura Imprese dell’economia sociale è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico per promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale, sostenendo la nascita e la crescita delle imprese che operano, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale.

 

A chi si rivolge

 

Si rivolge alle:

 

  • Imprese sociali, di cui all’art. 1 del d.lgs. 112/2017 - provvedimento che dal 20 luglio 2017 ha abrogato il previgente d.lgs. 155/2006 - iscritte nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro delle imprese, purché costituite in forma di società (di persone o di capitali)

  • Cooperative sociali, di cui alla legge 381/1991 e relativi consorzi, iscritte nella categoria «cooperative sociali» dell’Albo nazionale delle società cooperative del Ministero dello sviluppo economico- dal 20 luglio 2017 le cooperative sociali hanno acquisito la qualifica di imprese sociali (art. 1, comma 4, del d.lgs. 112/2017)

  • Società cooperative con qualifica di ONLUS, di cui al d.lgs. 460/1997, iscritte nell’Albo nazionale delle società cooperative del Ministero dello sviluppo economico e nell’Anagrafe unica delle ONLUS, presso il Ministero dell’economia e delle finanze

 

che alla data di presentazione della domanda:

 

  • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;

  • sono in regime di contabilità ordinaria;

  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

  • hanno sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale;

  • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente e sono in regola con gli obblighi contributivi;

  • hanno ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte della banca finanziatrice e dispongono di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto. Nel caso di grandi imprese, ai sensi dei Regolamenti de minimis, la valutazione della capacità economico-finanziaria deve assegnare all’impresa richiedente un rating comparabile almeno a B -.

 

E’ prevista una riserva finanziaria per le PMI, come definite dall’allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014, pari al 60% delle risorse.

 

 

Cosa finanzia

 

Finanzia i programmi di investimento proposti dalle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale. I programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili, al netto di IVA, non inferiori a 200.000,00 euro e non superiori a 10.000.000,00 di euro.

 

I programmi devono perseguire uno o più degli obiettivi previsti all’art. 8, comma 1, del decreto interministeriale 14 febbraio 2017, ossia:

 

  1. incremento occupazionale di categorie svantaggiate;

  2. inclusione sociale di soggetti vulnerabili;

  3. raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, del territorio e dei beni storico-culturali;

  4. conseguimento di ogni altro beneficio derivante da una attività di rilevante interesse pubblico o di utilità sociale in grado di colmare uno specifico fabbisogno all’interno di una comunità o territorio attraverso un aumento della disponibilità o della qualità di beni o servizi.

 

I programmi ammissibili, altresì devono essere: 

 

  • compatibili con le finalità statutarie dell’impresa proponente;

  • ricadere nell’ambito dei settori di attività sociale relativi a ciascuna tipologia di impresa beneficiaria secondo le disposizioni della disciplina sociale vigente;

  • funzionali all’attività di interesse generale esercitata dall’impresa nell’ambito dei settori d’appartenenza.

 

Le spese sostenute nell’ambito dei programmi d’investimento per essere ammissibili devono essere necessarie alle finalità del programma di investimento proposto, sostenute dall’impresa beneficiaria, a partire dalla data di presentazione della domanda e relative all'acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie (tenuto conto di quanto specificato all’art. 5 del decreto ministeriale 3 luglio 2015):

 

  • suolo aziendale e sue sistemazioni;

  • fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni;

  • macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;

  • programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa; brevetti, licenze e marchi;

  • formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell’impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto;

  • consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale;

  • oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;

  • spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità;

  • spese generali inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa.

 

 

Le agevolazioni

 

Consistono nella concessione di un finanziamento di durata fino a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni al tasso agevolato dello 0,5 per cento annuo.

 

Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato da una banca finanziatrice individuata dall’impresa nell’ambito dell' "elenco delle banche che hanno aderito alla Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti del 28 luglio 2017" (pdf). Le imprese interessate, per ulteriori informazioni, di competenza bancaria, nell'elenco trovano anche l’indicazione dei contatti (e-mail o telefono) a cui rivolgersi.

 

Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario vengono regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento gestito dalla banca finanziatrice, per una copertura delle spese ammissibili pari all’80% dell’importo complessivo del programma d’investimento, di cui una quota pari al 70% a titolo di finanziamento agevolato e una quota pari al 30% di finanziamento bancario.

 

Le agevolazioni sono concesse a titolo di “de minimis” ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 per il settore agricoltura  e n. 717/2014 per il settore della pesca e dell'acquacoltura.

 

Per i soli programmi che prevedono investimenti non superiori a 3 milioni di euro e che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, al finanziamento agevolato può essere aggiunto un contributo non rimborsabile, nel limite massimo del 5 per cento delle spese ammissibili complessive.

 

 

 

Come funziona

 

Ai fini dell’accesso al finanziamento agevolato le imprese devono aver ricevuto positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice selezionata dall’impresa nell’ambito dell’elenco delle banche aderenti alla Convenzione MiSE – ABI – CDP del 28 luglio 2017.

 

La domanda di agevolazione deve essere redatta in formato elettronico attraverso la compilazione dell’All.1 - domanda di agevolazione (file completo in pdf), sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore mediante firma digitale, e presentata al Ministero a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2017, a mezzo PEC, all’indirizzo: es.imprese@pec.mise.gov.it.

 

La domanda di agevolazione di cui all’Allegato 1 deve essere corredata, fra l’altro, dai seguenti allegati (in formato pdf):

 

 

  Modelli utili alla richiesta:

 

 

La domanda, compilata in tutte le sue parti e i relativi allegati, deve essere presentata unitamente a:

 

  • delibera di finanziamento adottata dalla banca finanziatrice attestante la capacità economico-finanziaria dell’impresa;

  • allegato tecnico alla delibera di finanziamento, nel quale la banca finanziatrice evidenzia l’impatto socio-ambientale del programma di investimento.

 

Qualora la domanda venga sottoscritta dal procuratore dell’impresa:

 

  • copia dell’atto di procura e del documento di identità in corso di validità del soggetto che rilascia la procura.

 

 

Trasmissione delle richieste di erogazione delle agevolazioni

 

Con decreto direttoriale 9 aprile 2019 sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle richieste di erogazione per stato avanzamento lavori e a saldo relative al finanziamento agevolato e, ove previsto, la richiesta relativa al contributo non rimborsabile.

 

Le richieste devono essere trasmesse dall’impresa beneficiaria via PEC a Invitalia, all’indirizzo economiasociale@postacert.invitalia.it.

 

 

 

 

Risorse finanziarie

 

La misura è dotata di 223 milioni di euro, di cui 200 milioni di euro per la concessione dei finanziamenti agevolati e 23 milioni di euro per la concessione dei contributi in conto capitale.

 

Una quota pari al 60% delle suddette risorse è riservata annualmente alle PMI, come definite dall’allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014.

 

Nell’ambito della predetta riserva, il 25% è destinato alle micro e piccole imprese.

 

 

 

Normativa

 

 

 

 

 

 

 

Documenti utili

 

 

 

 

 

 

Richiesta di adesione delle banche alla convenzione Ministero dello sviluppo economico, Associazione bancaria italiana e Cassa Deposito e Prestiti del 28 luglio 2017

 

Possono presentare richiesta di adesione alla Convenzione tra il MiSE, ABI e CDP del 28 luglio 2017 le banche italiane o le succursali di banca estera comunitaria o extracomunitaria operanti in Italia e autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria di cui  all’articolo 13, del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

 

  1. avere adottato metodologie di valutazione specifiche, ossia abbiano adottato sistemi e criteri di valutazione specifici per l'ammissione al credito delle persone giuridiche e degli enti operanti negli ambiti di attività individuati dalle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del dm 3 luglio 2015, volti a valorizzare le caratteristiche economico-finanziarie e sociali degli stessi;

  2. il volume dei finanziamenti erogati alle persone giuridiche e agli enti di cui al punto 1. negli ultimi cinque esercizi finanziari chiusi precedentemente alla data della Richiesta di Adesione, sia pari almeno al 50 (cinquanta) per cento del credito complessivamente erogato dalla banca ovvero la media annuale del credito erogato nel medesimo quinquennio alle predette persone giuridiche ed enti non sia inferiore a euro 100.000.000,00 (centomilioni/00).

 

La richiesta di adesione deve essere sottoscritta digitalmente da un rappresentante della banca richiedente a ciò autorizzato e trasmessa da un indirizzo di posta certifica (PEC) ai seguenti indirizzi PEC, in pari data:

 

 

 

 

Modulo di richiesta adesione

 

La richiesta di adesione deve essere presentata unitamente a:

 

  1. allegati attestanti il possesso dei requisiti dichiarati. In particolare, con riferimento:

    • al requisito di cui alla lettera a), documentazione riguardante il modello adottato di valutazione delle persone giuridiche e degli enti di cui all’art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 3 luglio 2017; ovvero le analisi aggiuntive previste dalla banca richiedente rispetto alle metodologie standard, ai fini di una migliore valutazione delle persone giuridiche e degli enti anzidetti, con specifica indicazione degli strumenti e dei processi dedicati per la raccolta delle informazioni rilevanti per questa tipologia di imprese.

    • al requisito di cui alla lettera b), prospetti riassuntivi del volume dei finanziamenti erogati alle persone giuridiche e agli enti di cui alla precedente lettera a), con evidenziazione del rapporto rispetto al volume di credito complessivamente erogato e/o della media annuale.

  2. copia dell’autorizzazione alla sottoscrizione della richiesta di adesione alla Convenzione MiSE, ABI e CDP del 28 luglio 2017 (solo in caso di richiesta di adesione non sottoscritta dal legale rappresentante della banca richiedente)

 

  

 

Per maggiori informazioni

 

Per informazioni e chiarimenti in merito alla normativa di riferimento e alla presentazione delle domande di agevolazione da parte delle imprese e delle richieste di adesione da parte delle banche alla Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti del 28 luglio 2017:

 

Ministero dello sviluppo economico - Divisione VI – Incentivi fiscali e accesso al credito

 

E- mail : es.info@mise.gov.it

 

 Alle richieste di chiarimenti pervenute viene fornita una risposta attraverso le <span style="font-style: norm</s